Art. 1.
(Istituzione della zona contigua).

      1. In conformità all'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è istituita una zona contigua al mare territoriale avente l'estensione fissata dall'articolo 2 della presente legge e sottoposta alla disciplina stabilita dalla medesima.